Il testo dell'art. 44 e' il seguente: "Istituzione 80 bis. - 1. E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".
Testo vigente dal 7 dicembre 1987
