Il testo dell'art. 44 e' il seguente: "Istituzione 80 bis. - 1. E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".

Testo vigente dal 7 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494~art49 · fonte del testo