Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente articolo: "Art. 24 (Permessi retribuiti). - 1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni: per lutto di famiglia: fino a cinque giorni; per nascita di figli: fino a tre giorni".
Testo vigente dal 7 dicembre 1987
