Art. 25 — Permessi
All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 le parole da «decesso» a «n. 53» sono sostituite dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»;
- b)al comma 3, dopo le parole «anche entro i» il termine «trenta» e' sostituito con il seguente «quarantacinque».
Testo vigente dal 17 agosto 2022
