Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che prestera' nell'anno. Il personale ha diritto, altresi', a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno. I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermita', per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art9 · fonte del testo