Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Struttura organizzativa. - 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita' o dalle dimensioni delle attivita', puo' essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:

  • a)settore: unita' organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attivita' e' finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
  • b)servizio: unita' organizzativa comprendente un insieme di unita' operative la cui attivita' e' finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
  • c)unita' operativa complessa: unita' operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;
  • d)unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale espleta altresi' funzione di programmazione".

Testo vigente dal 7 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494~art28 · fonte del testo