[1]- Associazionismo medico.

[2]1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall'articolo 40, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente Accordo.

[3]2. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrare che prefigurano la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.

[4]3. La sperimentazione delle forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti commi, puo' prevedere:

  • a)la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
  • b)la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
  • c)differenti mobilita' di erogazione dei compensi;
  • d)la dislocazione delle sedi e il collegamento tra queste.

[5]4. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare:

  • a)assistenza specialistica di base;
  • b)prestazioni diagnostiche;
  • c)assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
  • d)assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.

[6]5. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli art. 70 e 72.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270~art71 · fonte del testo