[1]- Associazionismo medico.
[2]1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall'articolo 40, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente Accordo.
[3]2. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrare che prefigurano la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
[4]3. La sperimentazione delle forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti commi, puo' prevedere:
- a)la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- b)la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
- c)differenti mobilita' di erogazione dei compensi;
- d)la dislocazione delle sedi e il collegamento tra queste.
[5]4. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare:
- a)assistenza specialistica di base;
- b)prestazioni diagnostiche;
- c)assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- d)assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
