I pagamenti, che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, secondo modalita' tecniche definite in apposita convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e il Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene conto anche delle misure di cui all'articolo 7, comma 3. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto che l'Ufficio italiano cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed e' calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.

Testo vigente dal 14 febbraio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482~art3 · fonte del testo