I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalita' tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

Testo vigente dal 14 febbraio 2002

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482~art6 · fonte del testo