Art. 6 — Incassi in altra valuta
I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalita' tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.
Testo vigente dal 14 febbraio 2002
