Art. 295 — Autorità competente al rilascio dei titoli professionali

Fermo quanto e' stabilito dal primo comma dell'articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli di capitano superiore di lungo corso di capitano superiore di macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' effettuato:

  • 1)dal capo del compartimento marittimo per i titoli:
  • a)di aspirante e di allievo capitano di lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato;
  • b)d'ingegnere navale e di costruttore navale;
  • 2)dal capo del circondario marittimo per i titoli:
  • a)di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista;
  • b)di maestro d'ascia. Per ottenere le patenti e i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione domanda corredata dell'estratto del verbale di esame nonche' degli altri documenti prescritti.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art295 · fonte del testo