Art. 25 — Gestione delle spese

La gestione delle spese e' affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione. Ciascuna spesa autorizzata non puo' in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione. Il pagamento e' disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti gia' disposti sullo stesso capitolo, la disponibilita', il creditore con generalita', residenza e codice fiscale, la modalita' di pagamento da lui prescelta e la data.

Testo vigente dal 5 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465~art25 · fonte del testo