Art. 33 — Affidamento del servizio di cassa
Il servizio di cassa e' affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un Istituto abilitato, presso il quale possono essere accesi uno o piu' conti correnti e viene svolto sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei seguenti aspetti:
- a)modalita' delle riscossioni e dei pagamenti;
- b)condizioni per le operazioni di conto corrente;
- c)procedura di trasmissione dei titoli e valori di entrata e di spesa;
- d)regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari. La convenzione di cui al comma 1 contiene anche la disciplina delle modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa degli uffici dell'Agenzia dotati di autonomia amministrativa, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite. Il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi ed e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. Il servizio di cassa, in coerenza con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi, e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ove consentito dall'organizzazione dell'Agenzia e del cassiere. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata alla predetta legge n. 720 del 1984.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
