Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217.
Abrogato dal 24 luglio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217.
Abrogato dal 24 luglio 1998
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1992 al 24 luglio 1998. 305 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'Autorita' puo' disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche chiede l'esibizione degli atti. I funzionari dell'Autorita' incaricati di procedere alle ispezioni di cui al comma 1 esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. In ogni caso, tenuto conto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8, non costituisce giustificato motivo del rifiuto o dell'omissione, di cui al comma 2 e all'art. 4, comma 5, lettera e), l'opposizione:
tolto: a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne anche orali;
tolto: b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
tolto: c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo. Per documento aziendale si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' aziendale, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, nonche' ogni documento prodotto attraverso strumenti informatici. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
tolto: a) controllare i documenti di cui al comma 4;
tolto: b) prendere copia dei documenti di cui alla lettera a);
tolto: c) richiedere informazioni e spiegazioni orali;
tolto: d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui all'art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1998, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;461~art5 · fonte del testo
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