I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. Sono rinviati dal corso, d'autorita', ((gli allievi marescialli)) che:

  • a)dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
  • b)riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
  • c)vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
  • d)siano stati per qualsiasi motivo assenti ((, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni)), anche se non continuativi((;))
  • d-bis)siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)). ((I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta')) sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, ((il primo o il secondo)) anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi ((1 e 2)) sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Testo vigente dal 17 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 17 novembre 2018. 32 parole tolte, 40 parole aggiunte in 3 capoversi.

I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. Sono rinviati dal corso, d'autorita', tolto: i frequentatori aggiunto: gli allievi marescialli che:

d) siano stati per qualsiasi motivo assenti tolto: dal corso peraggiunto: , per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni, anche se non continuativitolto: . Sono anche rinviati dal corso coloro che, peraggiunto: ;

aggiunto: d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'tolto: , ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo tolto: e aggiunto: o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1tolto: , 2 e 3 aggiunto: e 2 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanzatolto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art45 · fonte del testo