Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:

  • a)per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;
  • b)per la visita medica di primo accertamento;
  • c)per la visita medica di revisione;
  • d)per gli accertamenti attitudinali;
  • e)per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
  • f)per la visita medica di controllo. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con la quale e' indetto il concorso.

Testo vigente dal 1 dicembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287~art4 · fonte del testo