Art. 4 — Commissione giudicatrice
Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:
- a)per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b)per la visita medica di primo accertamento;
- c)per la visita medica di revisione;
- d)per gli accertamenti attitudinali;
- e)per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
- f)per la visita medica di controllo. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con la quale e' indetto il concorso.
Testo vigente dal 1 dicembre 2004
