Commissione giudicatrice e graduatoria 1. La commissione giudicatrice per le prove di cui al precedente articolo, nominata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, e' presieduta dal comandante in seconda della Guardia di finanza ed e' composta da un ufficiale generale del Corpo in servizio permanente effettivo, da un colonnello del Corpo in servizio permanente effettivo e da due professori universitari. 2. Per la prova orale facoltativa di lingue straniere la commissione di esami e' integrata con un insegnante della lingua prescelta dal candidato. 3. Le funzioni di segretario, senza voto, della commissione sono esercitate da un ufficiale superiore avente grado di tenente colonnello della Guardia di finanza. 4. Ultimati gli esami la predetta commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati in base alle modalita' stabilite al precedente articolo per l'attribuzione del punto di merito. 5. La graduatoria generale e' approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art4 · fonte del testo