Art. 5 — Aumenti di orario e limitazioni

1. I professionisti di cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili. 2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessita' di conferire aumenti orari interpella i professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 2 che abbiano espresso la propria disponibilita', ed assegna l'aumento delle ore all'avente diritto secondo i seguenti criteri:

  • a)anzianita' d'incarico;
  • b)anzianita' di laurea;
  • c)voto di laurea;
  • d)maggiore eta'. rilevati dall'elenco regionale di cui all'art. 2. 3. In caso di parita' di punteggio l'Azienda conferisce l'aumento orario al professionista che opera esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458~art5 · fonte del testo