Art. 23 — Contributo previdenziale

1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 335195 e nel rispetto delle decorrenze della stessa legge, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso tabellare di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458~art23 · fonte del testo