Funzionamento del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, ogni tre mesi su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno dieci giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e convenzioni. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni. Quando trattasi di delibere relative a singole persone il voto e' segreto qualora cio' sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto puo' essere richiesto con mozione d'ordine. I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Testo vigente dal 10 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457~art6 · fonte del testo