Art. 10 — Disposizioni finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 settembre 2007, n. 187.
Abrogato dal 22 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 settembre 2007, n. 187.
Abrogato dal 22 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2003 al 22 novembre 2007. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 SETTEMBRE 2007, N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;455~art10 · fonte del testo
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