Art. 12 — Disposizioni finali ed abrogazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296.
Abrogato dal 2 febbraio 2006
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296.
Abrogato dal 2 febbraio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2001 al 2 febbraio 2006. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 11 luglio 1986, n. 390; decreto del Ministro delle finanze in data 25 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987; articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1998, n. 195. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;41~art12 · fonte del testo
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