Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 500/1995

    Questione infondata
    11 dicembre 1995

    È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nella parte in cui escludono l'applicabilità del procedimento di opposizione ad ingiunzione 'ex' l. n. 689 del 1981 avverso il decreto che irroga sanzioni per le infrazioni valutarie, quando il procedimento sia già concluso con provvedimento definitivo alla data del 5 dicembre 1987: la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. è infatti esclusa quando viene in discussione non già l''an' bensì il 'quomodò dell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto un determinato schema processuale - l'adozione di un rito piuttosto che di un altro - non può essere assunto a modello costituzionale del giusto processo; quanto alla lamentata disparità di trattamento, in generale non ravvisabile nella successione di leggi nel tempo per il potere discrezionale del legislatore di introdurre una nuova disciplina che produca anche effetti più favorevoli o comunque diversi, nella specie le due discipline, riguardanti infrazioni commesse tutte prima della innovazione normativa, non differiscono per la sanzionabilità della condotta bensì, semplicemente, per la forma processuale di tutela contro l'atto di accertamento. - Successione di leggi nel tempo ed ambito del potere discrezionale del legislatore, S. nn. 238/1984, 55/1983, 113/1977. red.: A. Greco

    Art. 32 Disposizioni in materia valutaria · Art. 1 Revisione della legislazione valutaria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1987 al 1 gennaio 1989. 220 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le disposizioni delle norme di cui ai titoli I, II e III entrano in vigore il 1 ottobre 1988. Il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro emana e comunica al Parlamento:

tolto: a) i decreti attuativi delle disposizioni di cui ai richiamati titoli entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme delegate;

tolto: b) i decreti di revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione, nonche' di quelle connesse, concernenti il commercio con l'estero ovvero l'importazione e il commercio interno di oro greggio, entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme delegate. Le norme delegate di cui al titolo IV entrano in vigore il trentesimo giorno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie, che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima di tale data, sempreche' il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento divenuto definitivo. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di dette norme delegate non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 28, 30 e 31.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-29;454~art32 · fonte del testo