Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1987 al 1 gennaio 1989. 272 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e all'art. 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'art. 6, comma 3, dall'art. 12 e dall'art. 20, la violazione dei vincoli di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta dei beni e diritti oggetto della violazione:
tolto: a) dal 5% fino al 20% del valore quando questo non supera i 15 milioni;
tolto: b) dal 15% al 30% del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni;
tolto: c) dal 25% fino al 40% del valore quando questo supera i 40 milioni ma non i 75 milioni;
tolto: d) dal 50% fino al 70% del valore quando questo supera i 75 milioni. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 1, possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni o dei diritti oggetto della violazione. Per le fattispecie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 7, all'art. 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'art. 15, il tentativo e' equiparato alla consumazione. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario secondo le vigenti disposizioni, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-29;454~art22 · fonte del testo
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