Art. 2 — Valute estere e lire di conto estero
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1987 al 1 gennaio 1989. 190 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Valute estere sono:
tolto: a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;
tolto: b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;
tolto: c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;
tolto: d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari eseguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed e' quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane. Lire di conto estero sono le lire, liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate nonche' presso l'Ufficio italiano dei cambi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-29;454~art2 · fonte del testo
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