Art. 27 — Trattenute sindacali e assicurative
L'Azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dei dirigenti interessati, con validita' sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilita' nell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario operera' dal mese successivo. L'Azienda provvedera' altresi' alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che in base a convenzioni stipulate dalla ASDA-CIDA, rilascino tramite la stessa organizzazione sindacale apposita delega.
Testo vigente dal 2 febbraio 1991
