L'ente operera' le trattenute delle quote sindacali, in favore delle organizzazioni sindacali, previo rilascio di deleghe individuali da parte dei dirigenti interessati con validita' sino a revoca scritta da effettuarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce. Le trattenute verranno effettuate secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 29 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442~art13 · fonte del testo