Art. 13 — Trattenute sindacali
L'ente operera' le trattenute delle quote sindacali, in favore delle organizzazioni sindacali, previo rilascio di deleghe individuali da parte dei dirigenti interessati con validita' sino a revoca scritta da effettuarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce. Le trattenute verranno effettuate secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali.
Testo vigente dal 29 gennaio 1992
