Art. 50 — VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1.- L'Azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che effettueranno apposita richiesta scritta direttamente alla Direzione Generale dell'Azienda o tramite le OO.SS.NN.LL. di appartenenza. La richiesta avra' decorrenza dal mese successivo a quello in cui essa e' stata rimessa alla Direzione Generale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore. La lettera dovra' contenere le seguenti indicazioni:
- a)data;
- b)generalita' del lavoratore, matricola e sede di lavoro;
- c)ammontare della quota, normalmente espressa in percentuale da calcolare sul minimo tabellare e sull'indennita' di adeguamento al costo della vita in vigore alle singole scadenze mensili;
- d)l'Organizzazione Sindacale a favore della quale la quota deve essere versata ed il numero del c/c bancario ad essa intestato. 2.- La lettera dovra' essere conforme ad un modulo unico standard predisposto a tal fine d'intesa con le OO.SS.NN.LL. firmatarie del presente regolamento. 3.- La richiesta di trattenuta al ruolo si intende confermata di anno in anno ove non revocata per iscritto, con le stesse modalita' della richiesta originaria, entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di revoca inviata all'Azienda nel rispetto del sopracitato limite, la revoca stessa avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
