L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 354 (Durata del ruolo). - 1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio. 2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. 3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 4. Il ruolo ritirato e' trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. 5. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".

Testo vigente dal 23 dicembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445~art2 · fonte del testo