L'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 380 (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali). 1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. 2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.".

Testo vigente dal 23 dicembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445~art3 · fonte del testo