Art. 7 — Schede elettorali
Le schede per le votazioni sono predisposte dalle universita', dagli enti di ricerca e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali secondo un modello tipo predisposto dal MURST. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria o di ricerca, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio e, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.
Testo vigente dal 30 novembre 1999
