Art. 9 — Commissione elettorale
Con decreto del Ministro e' istituita presso il MURST una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, e le operazioni di spoglio di cui all'articolo 10. La commissione e' presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta da due professori o ricercatori universitari, designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), due appartenenti al personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione, designati dal Comitato degli esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, uno designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali fra i ricercatori degli istituti dello stesso Dicastero, e da altri quattro componenti scelti fra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore all'ottava, uno dei quali con funzione di segretario. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
Testo vigente dal 30 novembre 1999
