Art. 9 — Commissione elettorale

Con decreto del Ministro e' istituita presso il MURST una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, e le operazioni di spoglio di cui all'articolo 10. La commissione e' presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta da due professori o ricercatori universitari, designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), due appartenenti al personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione, designati dal Comitato degli esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, uno designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali fra i ricercatori degli istituti dello stesso Dicastero, e da altri quattro componenti scelti fra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore all'ottava, uno dei quali con funzione di segretario. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 30 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444~art9 · fonte del testo