Art. 6 — Schede elettorali
Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonche' ove occorre, l'indicazione del numero del seggio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1998
