Art. 7 — Schede elettorali

Le schede per le votazioni, di unico colore, sono predisposte, a stampa, a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero, distinte per ciascun collegio elettorale. L'indicazione del collegio e' apposta all'esterno in modo che sia leggibile una volta che la scheda e' ripiegata dopo la votazione. Prima delle operazioni di voto, sull'esterno di ciascuna scheda sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede e, ove occorra, del numero del seggio e la firma del presidente dell'ufficio elettorale di seggio.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art7 · fonte del testo