Art. 4 — Quadro riassuntivo
A cura del presidente e' predisposto il quadro riassuntivo provvisorio, ai fini della stima del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo. Il quadro riassuntivo, insieme ad una relazione illustrativa, e' sottoposto entro il 10 aprile alla commissione, che l'approva e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
