Art. 19 — Esercizio provvisorio
Ove l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'anno finanziario di riferimento, e' consentita la gestione provvisoria, per non oltre quattro mesi, secondo le disposizioni dettate in materia dalle norme di contabilita' generale dello Stato. In ogni caso, alla scadenza del quarto mese di esercizio provvisorio, il bilancio di previsione viene adottato con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nella prima adunanza utile.
Testo vigente dal 29 novembre 1999
