Art. 5 — Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione e' unico ed e' formulato in termini finanziari di competenza; esso indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese impegnabili nell'esercizio di riferimento. Il bilancio di previsione e' predisposto a cura del Presidente e presentato entro il 15 novembre, insieme ad una relazione illustrativa, alla commissione, che l'approva entro il 30 novembre. In attesa dell'approvazione del bilancio e' consentito l'esercizio provvisorio, il quale si svolge sulla base degli stanziamenti previsti nel precedente esercizio, nel limite di un dodicesimo della previsione globale di spesa per ciascun mese, fino ad un massimo di quattro mesi.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art5 · fonte del testo