Art. 11 — Collaudi
Le forniture e i lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso di opera, secondo le clausole stabilite dal contratto. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale dal personale in servizio presso l'Ufficio del Garante in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero da esperti appositamente incaricati, purche' dipendenti di pubbliche amministrazioni. Se l'importo dei lavori e delle forniture non supera, rispettivamente, L. 10.000.000 e L. 5.000.000, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un dipendente incaricato dal Garante. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento del Garante sulla base delle variazioni del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da coloro che abbiano diretto, sorvegliato i lavori o stipulato il contratto.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
