Art. 14 — Disposizioni generali, transitorie e finali
(Il comma 1 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). In sede di prima applicazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il trattamento economico del personale che rivestiva una qualifica dirigenziale e' determinato con riferimento all'intera anzianita' posseduta nelle ex qualifiche di dirigente e di dirigente superiore e al 60% di quella posseduta nella ex carriera direttiva, mentre il trattamento economico per il personale proveniente dalla ex 1a qualifica professionale e' determinato con riferimento all'intera anzianita' posseduta in detta qualifica. L'anzianita' non valutata per il conferimento della successiva maggiorazione professionale da' diritto alla corresponsione, in pari data e fino al raggiungimento dell'anzianita' occorrente, del maturato in itinere. Per il periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990 non si da' luogo a conguaglio del compenso incentivante con il premio di rendimento. Lo stipendio tabellare e la maggiorazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), sono corrisposti con le seguenti decorrenze: dal 14 luglio 1988 in misura pari al 90%; dal 1› luglio 1989 in misura pari al 95%; dal 1› luglio 1990 in misura pari al 100%. Continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per il restante personale dell'ente che non siano state abrogate per incompatibilita' dal presente regolamento.
Testo vigente dal 29 gennaio 1992
