Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.

Testo vigente dal 6 marzo 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44~art11 · fonte del testo