[1]M o b i l i t a' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sara' integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

[2]Livello professionale V e superiori.......... L. 3.500.000 Livello professionale VI................ L. 3.000.000 Livello professionale VII............... L. 2.500.000 Livello professionale VIII ed inferiori........ L. 2.000.000

[3]2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica. 3. I trasferimenti di cui al comma 2. sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello professionale e profilo professionale di inquadramento dell'interessato.

Testo vigente dal 7 giugno 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171~art20 · fonte del testo