Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verra' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica VII: L. 3.000.000; qualifica VI: L. 2.500.000; qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale di inquadramento dell'interessato.

Testo vigente dal 12 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319~art18 · fonte del testo