Il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e' stabilito per il nono livello retributivo nella misura di lire centomilacinquecentotrenta mensili. Tutte le maggiorazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sono fra di loro cumulabili. Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto decreto competono anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci". Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennita' prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sara' determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266~art51 · fonte del testo