Art. 4 — Passaporto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2016 al 27 settembre 2022. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente rilascia, per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il documento di identificazione individuale, di seguito definito passaporto, conforme al modello riportato nell'allegato III. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto di cui al comma 1, solamente per gli animali nati prima del 1o gennaio 1998, destinati agli scambi. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli animali in ogni spostamento. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme restando le norme a tutela del benessere animale ed in particolare che gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di quattro settimane di eta', tale animale dovra' comunque essere identificato mediante l'apposizione dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma potra' spostarsi anche in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale a tergo della quale dovra' essere indicata la data del trasferimento, nonche' l'azienda di destinazione. Un vitello trasportato con tale procedura non potra' subire piu' di due movimentazioni da una azienda all'altra. Il movimento tra due aziende tramite un mercato od un centro di raccolta di vitelli di eta' inferiore a quattro settimane e' considerato come un unico movimento. L'ingresso e l'uscita da una azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere debitamente registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di eta' dell'animale, l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la relativa cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio al fine di ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i passaggi di proprieta' dell'animale riportati nel retro della cedola identificativa. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-19;437~art4 · fonte del testo
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