Art. 14 — Disposizioni finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2001 al 27 settembre 2022. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente regolamento trova applicazione nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni gia' adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale. Limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-19;437~art14 · fonte del testo
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