Art. 3 — Marchi auricolari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2001 al 27 settembre 2022. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1o gennaio 1998, non destinati agli scambi. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun codice auricolare prodotto, una cedola identificativa del bovino in singola copia conforme al modello riportato nell'allegato II.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-19;437~art3 · fonte del testo
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