Art. 1 — Finalità e definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1996 al 27 settembre 2022. 332 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il presente regolamento stabilisce le modalita' di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi. Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che:
tolto: a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;
tolto: b) siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;
tolto: c) siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni. Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e tenendo conto dell'art. 5 del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992. La Commissione europea, le autorita' competenti e l'autorita' preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
tolto: a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
tolto: b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;
tolto: c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;
tolto: d) autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
tolto: e) scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
tolto: f) marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;317~art1 · fonte del testo
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