Art. 12 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2010 al 27 settembre 2022. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 26 OTTOBRE 2010 aggiunto: 5 AGOSTO 2022, N. tolto: 200 aggiunto: 134)
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;317~art12 · fonte del testo
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