1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure e' stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'Art. 28 del presente regolamento, puo' accettare in sostituzione, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 5.6.62 n. 616, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art8 · fonte del testo