Art. 2 — Oggetto del regolamento
Il Ministero puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
