fondo 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale ((o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia)), oppure a navigazione nazionale costiera o litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non e' richiesto il doppio fondo.
Testo vigente dal 25 ottobre 2022
