di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea ((, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia)) 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente Art. 144. Le navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precendente Art. 144 punti a), b), c), d), e). 2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi abilitate a navigazione costiera. ((2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente:

  • a)le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio:
  • 1)alberatura, secondo i piani della nave;
  • 2)un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 2 parole tolte, 106 parole aggiunte in 4 capoversi.

di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea tolto: e localeaggiunto: , locale e nelle acque protette della laguna di Venezia 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale … prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi abilitate a navigazione costieraaggiunto: . 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente:

aggiunto: a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio:

aggiunto: 1) alberatura, secondo i piani della nave;

aggiunto: 2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art145 · fonte del testo